ALLEGATO B ALL’ATTO DI RACCOLTA N. 21478

STATUTO CONSORZIO (Consorzio di Promozione della Piadina Romagnola) .

1. DENOMINAZIONE

Ai sensi dell’art. 2602 e successivi del codice civile, a tutti gli effetti di legge è costituito un Consorzio denominato: “Consorzio di Promozione della Piadina Romagnola” in sigla CO.P.ROM., di seguito indicato con il termine di Consorzio.

2. SEDE

Il consorzio ha sede in Rimini alla Via Marecchiese n. 22. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera, potrà trasferire la sede dell’Ufficio consortile, nonché istituire e/o sopprimere sedi secondarie, agenzie di rappresentanza o altri uffici.

3. SCOPO E OGGETTO

Il consorzio non ha scopo di lucro. In particolare ha per scopo la promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla Piadina Romagnola o Piada Romagnola e alla variante di Piadina o Piada Romagnola alla Riminese.

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 526/1999, lo scopo del Consorzio consiste nel:

  1. promuovere l’ottenimento del riconoscimento della denominazione di Indicazione Geografica Protetta (IGP) della “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” anche nella sua variante “alla Riminese”

  2. avanzare proposte di natura regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla produzione di Piadina o Piada Romagnola;

  3. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione e/o preparazione;

  4. promuovere e migliorare la produzione, incoraggiare e guidare i preparatori nell’applicazione di sistemi più razionali ed economici di produzione;

  5. accertare annualmente la produzione e preparazione delle materie prime utilizzate a produrre Piadina o Piada Romagnola, promuovere indagini di mercato relative ai consumi, elaborare i dati risultanti al fine di programmare un equilibrato sviluppo della produzione di Piadina o Piada Romagnola;

  6. informare ed assistere tutti i produttori di Piadina o Piada Romagnola negli adempimenti delle norme legislative e regolamentari in vigore ed emanate in campo nazionale, comunitario ed internazionale;

  7. stipulare accordi e convenzioni e/o aderire, quando ciò risulti opportuno ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, ad Enti privati e/o organismi di settore e di filiera, non in contrasto con le finalità del consorzio, fornendo la propria collaborazione, eventualmente delegando funzioni e obiettivi specifici ad altre associazioni ed organismi del settore anche attraverso la messa a disposizione di personale, strutture e servizi per il raggiungimento di finalità comuni;

  8. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto degli associati;

  9. rappresentare tutti i soci del consorzio per il reperimento di finanziamenti nazionali ed internazionali, utilizzati per la promozione, la valorizzazione, della Piadina Romagnola, con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E.;

  10. fornire a tutti i soci del consorzio l’assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei soci e di tutti i produttori da parte dell’organismo di controllo;

  11. fornire a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Piadina o Piada Romagnola l’assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria ed attuativa delle procedure di certificazione della produzione tutelata;

  12. provvedere alla cura degli aspetti amministrativi, legali, giurisdizionali e di tutela dell’immagine della Piadina Romagnola;

  13. nell’ambito dello scopo sociale il Consorzio può svolgere altre attività di tipo complementare e/o connesse, purché consentito dalla normativa vigente.

Il Consorzio agisce come mandato delle ditte consorziate con il potere di compiere tutto quanto è necessario all’adempimento pimento del mandato e nei limiti del presente statuto, potrà

agire anche in nome proprio e per proprio conto.

4. DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, su deliberazione dell’assemblea dei consorziati.

5. SOCI

Il Consorzio di Promozione della Piada Romagnola è aperto ai preparatori che sono impegnati nella produzione della Piadina o Piada Romagnola in forma singola.

6. AMMISSIONE A SOCIO

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, i relativi eventuali oneri a carico del richiedente.

Per la migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione, la struttura operativa consortile dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni controlli, una analitica relazione evidenziante, fra l’altro, i seguenti elementi:

– consistenza, capacità produttiva e regolarità delle autorizzazioni previste dalla legge e degli impianti di produzione, del candidato socio.

La qualifica di socio e la connessa quota consortile non sono trasmissibili per atto tra vivi; sono invece trasmissibili per successione mortis causa.

La quota consortile non è rivalutabile.

L’ammissione di nuovi soci è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità.

7. TRASFERIMENTO QUOTE

Nessun consorziato può cedere e trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione ad altri consorziati o a terzi.

8. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati sono obbligati al rispetto della disciplina prevista dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno se adottato, inoltre sono altresì obbligati: al versamento dei contributi annuali, al rispetto delle deliberazioni validamente adottate dagli organi consortili, a risarcire il Consorzio dei danni subiti e delle spese sostenute per i loro inadempimenti.

9. SANZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, qualora se ne verificassero i presupposti, può disporre la sospensione nei confronti dei consorziati gravemente inadempienti agli obblighi di cui all’art. 8 del presente statuto.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati 1entro 10 (dieci) giorni dalla relativa delibera con raccomandata con avviso di ricevimento.

10. FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è destinato al conseguimento dell’oggetto del consorzio, è costituito:

– dalle quote versate dai singoli consorziati all’atto dell’iscrizione. Tale quota è attualmente fissata in Euro 100, 00 (cento virgola zero zero) ciascuna;

– dalle riserve costituite con utili di bilancio;

– dai contributi dei nuovi soci versati al momento dell’ammissione al Consorzio su delibera dell’organo amministrativo. Tale quota è attualmente fissata in Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) ciascuna.

La quota ed il contributo iniziale, che ciascun consorziato è tenuto a versare, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di partecipazione al Fondo Consortile sono eguali per tutti i consorziati.

Il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il Fondo dovesse subire delle perdite l’organo amministrativo potrà deliberare il suo reintegro, stabilendone le modalità ed i termini. Il versamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l’ingresso del consorziato nel Consorzio.

11. VERSAMENTO CONTRIBUTI

Oltre al contributo iniziale deliberato, ciascun consorziato deve in corso d’anno contribuire alle spese del consorzio mediante versamento di un contributo annuale stabilito dall’organo amministrativo entro il 28 febbraio di ogni anno sulla base delle risultanze contabili dell’anno precedente e delle esigenze del Consorzio.

Il contributo sarà corrisposto nei termini indicati sempre dall’organo amministrativo.

L’entità del contributo annuale dovrà essere calcolata secondo i seguenti criteri:

A. Quota fissa da suddividere, in parti uguali, per il numero dei soci;

B. quota variabile da suddividersi in base al quantitativo di Piadina o Piada Romagnola prodotta e/o preparata, con i criteri che verranno indicati nel Regolamento Interno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare contributi straordinari annuali qualora fenomeni eccezionali comportino gravi crisi produttive che coinvolgono la produzione di Piadina Romagnola.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, sono posti a carico degli aderenti al consorzio e, anche se non aderenti al consorzio, secondo i criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM 12 settembre 2000 n. 410 e determinati annualmente dall’organo amministrativo.

Per la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile ed i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

12. DELLA VIGILANZA

I soci devono assoggettarsi alle ‘attività di vigilanza che saranno esplicate secondo quanto disposto dalla legge 526/1999 e successive integrazioni o modifiche.

13. RECESSO ED ESCLUSIONE

I Consorziati possono recedere dal Consorzio, in qualunque tempo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all’organo amministrativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di viene efficace decorsi sessanta ( 60) giorni dalla ricezione (fa fede il timbro postale). Il Consorziato recedente deve comunque adempiere gli eventuali impegni in corso relativi all’esercizio in cui il diritto di recesso viene esercitato anche se oggetto di determinazione successiva a seguito

dell’approvazione del relativo bilancio d’esercizio.

L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo nei confronti del consorziato che:

– abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione;

– sia reiteratamente insolvente;

– non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo consortile;

– non abbia adempiuto le obbligazioni derivanti dal presente statuto ovvero a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.

La deliberazione di esclusione è comunicata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento all’interessato entro 15 (quindici) giorni. Avverso la delibera di esclusione il consorziato può opporre impugnativa davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 25.

L’impegnativa ha effetto sospensivo fino alla pronuncia del Collegio Arbitrale.

La deliberazione di esclusione se non impegnata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica diventa definitiva.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato ha diritto alla liquidazione della quota consortile versata all’atto dell’iscrizione.

14. BILANCIO E UTILI D’ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro l (uno) mese dalla chiusura dell’esercizio, l’organo amministrativo predisporrà una situazione patrimoniale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati. La situazione patrimoniale non deve essere depositata entro due mesi, a norma dell’art. 2615 bis, Codice civile.

L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere accantonato in un apposito fondo consortile e destinato allo sviluppo del Consorzio.

15. ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

a) l’Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente, il Vicepresidente;

d) il Collegio Sindacale se nominato.

16. RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI CONSORTILI

Ciascuna categoria della filiera produttiva individuata dall’art. 2 del D.M. 12.04.2000, G.U. n. 97 del 27.04.2000, ha diritto di essere rappresentata negli Organi del Consorzio.

Ai sensi del predetto D.M. viene stabilito che:

– ai preparatori verrà attribuita la piena rappresentanza.

17. L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L’assemblea regolarmente costituita è composta da tutti i consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i consorziati, anche assenti o dissenzienti.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L’Assemblea ordinaria ha i sotto indicati poteri:

  1. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

  2. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

  3. delibera sull’azione di responsabilità degli amministratori;

  4. approva il bilancio/situazione patrimoniale;

  5. approva gli eventuali regolamenti interni proposti dall’organo amministrativo e sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali se dovuta;

  6. emana le direttive per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dello scopo del Consorzio

  7. delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria delibera:

– sulle modifiche dello statuto;

– sulla nomina, e sui poteri dei liquidatori;

– sullo scioglimento anticipato e su tutto ciò che è demandato

alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori sono adottate sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più 1 dei voti validi.

L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dall’organo amministrativo, o se ne è fatta richiesta, da almeno il 51% dei consorziati, mediante raccomandata A. R. , posta ordinaria, telefax, e-mail, inviata ad ogni consorziato almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria in mancanza delle su indicate formalità, è regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati, ed è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato.

18. PRESIDENZA COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto da persona eletta dall’Assemblea

medesima a maggioranza dei presenti.

Possono intervenire in Assemblea i consorziati che risultino iscritti al libro dei soci e siano in regola con i versamenti.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, per delega scritta, da un altro consorziato. Ogni consorziato può rappresentare un solo altro consorziato.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, con controprova, a meno che la maggioranza dei presenti non richieda lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria, sono adottate, sempre nel rispetto dei requisiti di rappresentatività sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti, in seconda convocazione con la presenza di almeno

un terzo dei voti presenti e rappresentati.

19. ORGANO AMMINISTRATIVO

L’Amministrazione del Consorzio è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri consorziati nominati dall’assemblea, in modo tale che comunque almeno la metà dei membri del consiglio sia composta da soci fondatori.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o sopravvenuta impossibilità all’espletamento dell’incarico da parte di uno o più membri, il Consiglio provvederà ad integrare i posti vacanti per cooptazione, fino alla prossima Assemblea dei Consorziati. In qualsiasi momento, tuttavia, il numero dei membri nominati dall’Assemblea deve essere superiore a quello dei membri cooptati, dovendosi altrimenti procedere alla tempestiva convocazione dell’Assemblea dei Consorziati affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal vice-presidente se nominato, almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, specificando gli argomenti da trattare.

La convocazione è comunicata ad ogni consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima dell’adunanza, mediante raccomandata a. r., tele fax, e-mail al domicilio indicato dai consiglieri.

In assenza della predetta formalità di convocazione il Consigli o di Amministrazione è validamente costituito se composto in forma totalitaria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria del Consorzio e, entro tali limiti, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto consortile.

In particolare è competente a:

– ammettere nuovi soci con le modalità di cui all’Art. 6 del presente statuto;

– nominare al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente;

– determinare l’ammontare delle quote e contributi iniziali;

– predisporre il bilancio o situazione patrimoniale;

– redigere bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea;

– nominare, su proposta del Presidente, uno o più collaboratori esterni;

– deliberare la stipula di contratti e convenzioni per l’ attuazione degli scopi consortili, con enti pubblici e privati, oltre che con istituti di credito per l’apertura di conti correnti e l’ottenimento di affidamenti bancari;

– presentare i progetti per la partecipazione ai bandi pubblici;

– determinare il valore dei contributi annuali che ogni consorziato, e che ogni azienda sottoposta al regime di controllo, ma non aderente al consorzio, dove versare al Consorzio per contribuire alla gestione consortile;

– deliberare sull’esclusione dei consorziati gravemente inadempienti;

– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni ad amministratori delegati o procuratori per singoli affari o per categorie di atti.

20. PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Presidente è attribui t a la rappresentanza generale del Consorzio. Il Presidente, inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, se nominato.

21. ORGANO DI CONTROLLO

La gestione del Consorzio, se necessario per legge o per volontà dell’Assemblea, è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi di cui uno Presidente, e di due supplenti, tutti Revisori Contabili iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero della

Giustizia e funzionante ai sensi di Legge.

22. BILANCIO

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, l’Organo Amministrativo predispone un bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Consorziati. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell’art. 2615 bis, Codice Civile.

23. MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto potrà essere modificato con le maggioranze previste al precedente art. 17.

24 . SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’art. 2611 del Codice civile. In caso di scioglimento del Consorzio l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Le attività residue dopo l’estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

25. CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativo al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Rimini. Gli Arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta la possibilità di adire comunque l’autorità ordinaria.

26. RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

FIRMATARI:

BENZI MAURIZIO

GIULIANELLI MORENO

MASI MARCO

DANIELE CECCHINI

LUIGI BRAVI

NEGRONI UMBERTO

DADI MARCELLO

LILIANA IOLI

MONDAINI MAURIZIO

GAIA MONDAINI

TESTAMIGNA GIGLIOLA

BIAGINI GUERRINO

CANDIRACCI LEONARDO

ELIO SIMONE

ROBERTO BUGLI

NOTAIO FRANCESCA ECUBA