Iter certificazione IGP
L’utilizzo della denominazione “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” è riservato esclusivamente ai produttori certificati.
La certificazione viene rilasciata dall’ente accreditato dal Ministero
Via dei Macabraccia, 8, Casalecchio di Reno (BO).
Referente: Dr. Alex Marchetti
alex.marchetti@bioagricert.org | Tel. 051 562158
Requisiti
Territorialità: Possono richiedere la certificazione solo le imprese (chioschi, ristoranti o aziende di produzione) situate nella zona geografica prevista dal Disciplinare di Produzione.
Conformità: Il prodotto deve rispettare la ricetta e i metodi di lavorazione indicati nel Disciplinare.
Costi
Le quote da versare a Bioagricert per la prima adesione e per il rinnovo annuale dell’adesione al sistema di controllo sono disponibili cliccando su questo link
- per i chioschi e/o i ristoranti con vendita diretta €100,00 (+iva) all’anno
- per i produttori è calcolata una cifra al quintale stabilita ad inizio anno con l’approvazione del Bilancio preventivo
Adempimenti
Dal punto di vista burocratico, far parte del sistema dei controlli comporta:
- Tenere un registro degli impasti in cui annotare ingredienti e numero di lotto ogni volta che l’operatore prepara l’impasto
- Comunicare mensilmente (a Bioagricert e al Consorzio) con apposito modulo il quantitativo di piadina IGP venduta
- Comunicare quadrimestralmente (a Bioagricert e al Consorzio) con apposito modulo il quantitativo di piadina IGP prodotta
Previste verifiche ispettive effettuate da Biagricert e verifiche in autocontrollo con strumenti tarati (righello, calibro e termometro), con frequenza in funzione al volume produttivo annuo (vedi Piano dei controlli).
Tutela e sanzioni
Solamente i produttori certificati IGP possono utilizzare la dicitura “Piadina/Piada Romagnola”
sui loro prodotti e menù e sui loro canali di comunicazione.
Tutti i prodotti certificati sono sottoposti a controlli da parte dell’agente vigilatore del Consorzio, ICQRF e Carabinieri del Nucleo Agroalimentare.
Il Consorzio di tutela si occupa di vigilare i mercati globali per denunciare frodi ed evocazioni che sfruttano indebitamente il prestigio della denominazione. Garantisce il rispetto del disciplinare, proteggendo il valore economico dei produttori e la trasparenza verso il consumatore.
Il concetto di evocazione rappresenta una delle tutele più forti per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel diritto dell’Unione Europea. Non riguarda solo la contraffazione diretta del nome, ma scatta ogni volta che un termine, un segno o un elemento visivo richiama nella mente del consumatore la Piadina Romagnola IGP.
Per la Corte di Giustizia UE, l’evocazione si configura quando un segno o un nome innesca nel consumatore un nesso mentale diretto con il prodotto tutelato, permettendo a un terzo di “cavalcare” indebitamente la reputazione e il prestigio della denominazione originale.
Questo principio è estremamente rigoroso: l’illecito può verificarsi anche se l’origine reale del prodotto è indicata correttamente sulla confezione o se il nome protetto è stato tradotto o accompagnato da espressioni come “tipo” o “stile”.
VIOLAZIONI E SANZIONI PREVISTE
CASI:
Uso del nome Piadina Romagnola IGP senza certificazione:
L’Utilizzo della denominazione protetta da parte di operatori non inseriti nel sistema di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
Evocazione, usurpazione o imitazione della Piadina Romagnola IGP:
Qualsiasi richiamo improprio alla denominazione protetta, anche se l’origine reale del prodotto è indicata è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
Prodotti composti o elaborati:
Utilizzo della denominazione Piadina Romagnola IGP in un prodotto trasformato senza l’autorizzazione del Consorzio di tutela è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila.
Quando il marchio “inganna”: le sanzioni più severe
Oltre alle sanzioni per l’uso improprio del nome, la normativa si fa ancora più stringente quando si tocca l’identità visiva e ufficiale delle IG. In pratica, chiunque utilizzi un marchio d’impresa che riproduce o richiama (evoca) la Piadina Romagnola IGP, rischia una sanzione amministrativa molto pesante, che va dai 5.000 ai 50.000 euro.
Riferimenti normativi
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2749
Iter di certificazione step by step
Richiesta di adesione
L’azienda/chiosco contatta Bioagricert e invia la domanda di adesione, mettendo in copia il Consorzio (segreteria@consorziopiadinaromagnola.it)
Verifica ispettiva
Bioagricert effettua una visita ispettiva iniziale presso l’azienda/chiosco per verificare che ricetta e produzione siano conformi al disciplinare
Emissione del certificato
In caso di esito positivo, si riceve l’attestato di iscrizione nell’elenco degli operatori controllati e si può richiedere a Bioagricert l’autorizzazione all’immissione al consumo. L’autorizzazione ha validità annuale, a patto che si mantenga la
capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati e non rinunci al sistema dei controlli. L’operatore è autorizzato all’utilizzo della denominazione “Piadina Romagnola”, del logo IGP e del logo del Galletto sulle etichette e nei menù
Controlli
Il mantenimento della certificazione è subordinato a verifiche ispettive effettuate da Biagricert e verifiche in autocontrollo con frequenza in funzione al volume produttivo annuo (vedi Piano dei controlli), oltre all’invio periodico dei dati di produzione/venduto.
Eventuale iscrizione al Consorzio
I produttori certificati possono valutare di iscriversi al Consorzio per usufruire dei vantaggi e servizi riservati ai soci. Per informazioni segreteria@consorziopiadinaromagnola.it
Faq
Consulta le Faq per tutte le informazioni